Attribuzione del cognome di entrambi i genitori ai figli

Pubblicato il 24 giugno 2022 • Comune

Si informano i Gentili Cittadini che la Corte Costituzionale, con decisione n. 131 del 27/04/2022, in vigore dal 02/06/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 262, primo comma, del codice civile, “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.
L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

La Corte ha quindi stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.                                                                             

È comunque possibile per i genitori, di comune accordo, attribuire al figlio soltanto il cognome di uno dei due.

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