DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020)

Pubblicato il 24 febbraio 2020 • Emergenza

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00020)
(GU n.45 del 23-2-2020)
Vigente al: 23-2-2020


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della
sanita';
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del
predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia'
interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita'
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche
le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da
parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o
nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul
territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la
disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto
ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o
all'adozione di particolari misure di cautela individuate
dall'autorita' competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto
di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e
nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico
locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai
provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita'
domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori
del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in
ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del
lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
Art. 2 Ulteriori misure di gestione dell'emergenza
1. Le autorita' competenti possono adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui
all'articolo 1, comma 1.
Art. 3 Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,
il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri
competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni
competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino
il territorio nazionale.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e
urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle
Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali.
6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del
presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo
preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4 Disposizioni finanziarie
1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza
sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Allegato formato pdf